ROMA – AGCOM, AUTORITA’ PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI, PRESENTAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2011 (ROMA – 2012-05-10, Lorenzo Daloiso / Fotogramma/giacomino Foto) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – I confronti televisivi tra leader in vista delle Europee possono considerarsi legittimi “ove il relativo format sia accettato da una larga maggioranza delle liste in competizione elettorale e comunque dalla maggioranza delle liste con rappresentanza in Parlamento”. Lo ha stabilito il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che nella riunione di oggi ha esaminato e si è pronunciato, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, sulla questione dell’organizzazione dei confronti televisivi in trasmissioni di informazione giornalistica tra esponenti politici in vista delle elezioni Europee, a seguito di specifiche richieste della Rai, della comunicazione della presidente della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia, della segnalazione di Michele Santoro, nonchè tenendo conto dell’annunciata volontà di alcune emittenti in relazione a questi confronti.
La disciplina sulla par condicio, ricorda l’Agcom, prevede che qualora la Rai o le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto “devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti (…) oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto”.
“Occorre quindi valutare la sussistenza del rispetto del principio di parità di trattamento, come delineato nell’articolo citato, in funzione delle modalità di esecuzione e collocazione delle trasmissioni – sottolinea l’Autorità -. Nel caso specifico, la parità di trattamento può essere garantita dall’offerta a tutti i soggetti politici della medesima opportunità di confronto”. Il Consiglio dell’Autorità, ritiene inoltre che “le trasmissioni dedicate al confronto, come definite dall’articolo 7, comma 11, del regolamento dell’Autorità e dall’articolo 4, comma 7-ter, del provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, possano considerarsi legittime ove il relativo format sia accettato da una larga maggioranza delle liste in competizione elettorale e comunque dalla maggioranza delle liste con rappresentanza in Parlamento. Eventuali spazi compensativi per coloro che dovessero rinunciare al format dei confronti dovranno essere organizzati nel rispetto dei principi previsti dalla citata normativa e in particolare del principio delle stesse opportunità di ascolto”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

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